TITOLO I COSTITUZIONE - SEDE - STRUTTURA
Art. 1) È costituita nel rispetto del codice civile e della normativa vigente in materia l'Associazione di Promozione Sociale "Gruppo Mineralogico e Paleontologico Euganeo aps" in sigla "G.M.P.E.".
Art. 2) La durata dell'Associazione è illimitata.
La sede dell'Associazione coincide con il luogo di residenza del Presidente dell'Associazione in carica, così come rilevabile dal Libro degli Associati che dovrà essere tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Art. 3) L'Associazione è apartitica, indipendente e senza finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale nei campi indicati al successivo articolo 4. I proventi dell'attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati anche in forma indiretta.
TITOLO II SCOPI
Art. 4) L'Associazione ha per scopo:
a) diffondere lo studio e la ricerca nell'ambito della Mineralogia, Geologia e Paleontologia con particolare attenzione alla conservazione, salvaguardia e tutela dell'ambiente e relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale.
b) riunire tutti gli appassionati di queste discipline per coordinare le loro attività al fine di accrescere e sviluppare le loro conoscenze e ricerche;
c) collaborare con altre associazioni italiane ed estere che abbiano i medesimi indirizzi.
Art. 5) Organo ufficiale del G.M.P.E. è il Notiziario periodico riportante interventi divulgativi e le notizie della vita del G.M.P.E. L'attività editoriale è a cura del Consiglio Direttivo.
TITOLO III ASSOCIATI
Art. 6) Possono aderire all'Associazione collezionisti, appassionati e studiosi di Mineralogia, Geologia e Paleontologia, previa domanda accolta dal Consiglio Direttivo.
È prevista la figura di Socio Onorario nominato dal Consiglio Direttivo nei termini previsti all'articolo 18 del titolo VI.
Possono esseri soci anche minorenni purché muniti dell'autorizzazione prevista per legge; essi comunque non potranno rivestire alcuna carica sociale.
Gli associati hanno diritto alle prestazioni e servizi resi dalla Associazione, senza alcuna limitazione anche in caso di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle Assemblee; essi possono votare solo se in regola con il versamento della quota associativa.
Art. 7) La qualità di associato si perde:
a) per dimissioni;
b) per morosità;
c) per indegnità.
Il provvedimento di morosità viene attivato al 30 giugno dell'esercizio sociale.
Il provvedimento di decadenza per indegnità viene assunto dal Consiglio Direttivo.
Art. 8) Gli Associati sono tenuti:
a) all'osservanza scrupolosa del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo;
b) al versamento della quota associativa che sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo che stabilirà anche le modalità di versamento. La quota o il contributo associativo è intrasmissibile e non può essere in ogni caso rivalutabile;
c) a prestare gratuitamente, se richiesti, la loro opera nell'ambito dello svolgimento degli scopi sociali;
d) ad osservare un contegno civile in ogni occasione e in particolare modo durante le escursioni, onde non mettere a repentaglio la altrui o propria incolumità;
e) in occasione di scambi, sottolineare la condizione anomala di campioni incollati, artificiali o di ignota o dubbia provenienza;
d) a segnalare ai coordinatori del G.M.P.E. la possibilità di nuovi o interessanti ritrovamenti;
f) a segnalare collezionisti italiani e stranieri inadempienti o scorretti negli scambi;
g) cercare di partecipare mediante relazioni, illustrazione di nuovi ritrovamenti, segnalazione di itinerari interessanti, alla pubblicazione del Notiziario.
Resta inteso che il materiale dovrà essere firmato per esteso per eventuali responsabilità verso terzi.
Art. 9) Gli associati hanno diritto:
a) ad avere l'appoggio del G.M.P.E. in iniziative rientranti tra gli scopi dell'Associazione;
b) a prendere parte a gite, conferenze, corsi informativi e altre attività organizzate dal G.M.P.E.;
c) a ricevere il Notiziario periodico;
d) ad avere accesso ai libri sociali;
e) di essere, previa richiesta, rimborsati per le spese necessarie sostenute e documentate nello svolgimento di attività inerenti agli scopi del Gruppo.
Art. 10) In considerazione dei rischi inerenti all'attività del G.M.P.E., ogni socio, all'atto dell'iscrizione, esonera il G.M.P.E. stesso da ogni responsabilità per incidenti di qualsiasi genere.
TITOLO IV ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
Art. 11) Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente dell'Associazione;
d) il Segretario, il Tesoriere, l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale
Art. 12) L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, salvo diversamente previsto nella normativa vigente per gli Enti del Terzo settore, e per lo scioglimento dell'Associazione e ordinaria in tutti gli altri casi.
L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 terzi dei soci e con decisione a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole dei 3/4 dei soci.
L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo, quando lo stesso lo ritenga opportuno o vi sia la domanda motivata e firmata da almeno un terzo degli Associati con la indicazione dell'ordine del giorno.
L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere effettuato mediante comunicazione scritta da spedirsi ai Soci (anche mediante telefax, posta elettronica o altri mezzi similari spediti al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci) almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nella Provincia del Comune ove ha sede l'Associazione.
Hanno diritto di intervenire in Assemblea, con diritto di voto, tutti i Soci in regola nel pagamento della quota annuale di Associazione e che risultino inscritti all'Associazione da almeno 3 (tre) mesi dalla data di effettuazione di detta Assemblea.
L'Associato può farsi rappresentare in assemblea con delega da un altro Associato; ogni Associato non potrà avere più di due deleghe.
Art. 13) L'Assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo.
Elegge i componenti del Consiglio Direttivo. Delibera sulle modifiche dell'atto Costitutivo e dello statuto, su quanto di competenza per legge o per statuto e sugli altri argomenti che la normativa degli Enti del Terzo Settore riserva all'assemblea.
Art. 14) L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli Associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati.
L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega, fatta eccezione per le delibere aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione che dovranno essere approvate a maggioranza degli Associati aventi diritto di voto.
Art. 15) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice-Presidente.
Il Presidente nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 16) L'Assemblea del G.M.P.E. annualmente convocata delibera sulle attività da svolgere ed elegge i suoi rappresentanti.
TITOLO V PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 17) Il Presidente ed il Vice-Presidente sono nominati dal Consiglio Direttivo che li sceglie tra i propri membri.
Il Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento il Vice-Presidente rappresenta, con le limitazioni ed i poteri previsti dalla legge vigente, l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura la esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
TITOLO VI CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 18) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque ad undici membri così come verrà determinato dall'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo nomina, nel suo seno, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere, l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale.
Distribuisce inoltre incarichi con compiti organizzativi e di ricerca scientifica utilizzando anche soci non compresi nel Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo stabilisce le date delle riunioni del G.M.P.E., convoca le assemblee ordinarie e straordinarie, approva i bilanci, elegge il nuovo Consiglio Direttivo, verifica la rispondenza agli scopi del G.M.P.E. dei nuovi soci e ne approva l'ingresso nell'associazione, determina le quote sociali, provvede ad editare sia il Notiziario periodico, sia eventuali altre pubblicazioni di specifico interesse del G.M.P.E. e propone le attività culturali, divulgative, scientifiche e di ricerca durante il suo mandato.
Il Consiglio Direttivo può nominare, con parere unanime dei consiglieri, Soci Onorari identificandoli in persone che siano particolarmente legate al Gruppo, che collaborino ad esso con iniziative e programmi o che possano, per la loro notorietà, portare successo e crescita al Gruppo stesso. Il Socio Onorario ha gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari ivi comprendendo il diritto di voto in Assemblea e l'eleggibilità nel Consiglio Direttivo. La nomina a Socio Onorario vale fino a revoca motivata del Consiglio Direttivo o per spontanea volontà dello stesso Socio Onorario. Poiché si tratta di titolo onorifico il Socio Onorario è esentato, salvo diversa volontà dello stesso, dal versamento della quota associativa annuale e conseguentemente non sono applicabili al Socio Onorario le limitazioni previste nel presente statuto ai soci ordinari per il mancato versamento di tale quota.
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consigliere che non si presenta al Consiglio regolarmente convocato per 3 volte consecutive senza giustificazione è automaticamente radiato dal Consiglio stesso e sarà sostituito.
La sostituzione del Consigliere radiato o dimissionario avviene con il primo non eletto fino ad un massimo di 2. Oltre questo limite l'Assemblea ordinaria dei soci provvede a nuove elezioni dell'intero Consiglio Direttivo. Nell'ipotesi che non vi siano sostituti in numero sufficiente si coopteranno i soci in funzione della anzianità anagrafica.
Il Consigliere nominato in sostituzione dura in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
Art. 19) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo e all'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Il Consiglio Direttivo può approvare il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Art. 20) I titolari degli organi associativi decadono:
a) per dimissioni;
b) per revoca da parte dell'Assemblea quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica;
c) quando siano intervenuti gravi motivi di indegnità.
TITOLO VII SEGRETARIO – TESORIERE - ORGANO di CONTROLLO - REVISORE LEGALE
Art. 21) Il Segretario tiene e archivia tutta la documentazione coordina le varie branche del G.M.P.E. e provvede alla gestione dell'inventario dei beni in carico all'Associazione.
Il Tesoriere amministra i fondi dell'Associazione di cui tiene un Registro dettagliato. Egli compila annualmente il bilancio del G.M.P.E. e lo presenta all'approvazione dei soci facendolo pubblicare sul Notiziario. Egli è legalmente responsabile di ogni ammanco.
Gli incaricati con compiti amministrativi organizzano le varie attività pratiche del G.M.P.E. come escursioni, viaggi, giornate di scambio.
Gli incaricati con compiti di ricerca scientifica organizzano le attività di studio del G.M.P.E. come lezioni, conferenze, pubblicazioni e ricerche.
Essi curano la pubblicazione del Notiziario, presentano all'approvazione dell'Assemblea il programma di massima da svolgere nel corso di un anno e faranno un consuntivo della loro attività pubblicandolo sul Notiziario. Potranno valersi dell'aiuto di chiunque offra la sua disinteressata collaborazione nelle varie attività del G.M.P.E. anche se non appartenenti al G.M.P.E. stesso.
Ogni socio potrà essere iscritto ad altri Gruppi, sempre nell'ambito dell'art. 4) dello statuto.
I campioni raccolti nelle attività di gruppo saranno di proprietà del ritrovatore, salvo che tali campioni non siano frutto di un lavoro di squadra, nel qual caso il cumulo sarà diviso in parti uguali e tirato a sorte.
Nei riguardi dei soci che si rendono inadempienti all'osservanza dello Statuto o del Regolamento potranno essere adottati, su proposta del Presidente e con l'approvazione dell'Assemblea provvedimenti di sospensione per un periodo di tempo o espulsione, a seconda della gravità del caso.
È prevista la nomina di un Organo di Controllo monocratico e di un Revisore Legale qualora sussistano i requisiti richiesti dalla normativa sugli Enti del Terzo Settore.
TITOLO VIII SCIOGLIMENTO
Art. 22) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste all'art. 14), la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio in conformità alla normativa dettata per gli Enti del Terzo Settore.
Art. 23) In caso di estinzione dell'Associazione i beni residuati dopo la liquidazione, verranno devoluti ad Associazioni od Enti aventi scopi analoghi.
TITOLO IX MEZZI FINANZIARI DELLA ASSOCIAZIONE
Art. 24) I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da:
a) donazioni, legati, contributi privati;
b) sovvenzioni o contributi di enti pubblici;
c) quote di iscrizione e contributi dei soci;
d) redditi patrimoniali o proventi derivanti da organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale;
f) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni, riscontrabili nell'inventario detenuto dalla Segreteria;
g) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
h) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.
L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione ed il bilancio preventivo del successivo esercizio, i quali saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.
TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI
Art 25) Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia.